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E-commerce, Special Arrangement IVA: nuove istruzioni ADM per gli operatori

11 Settembre 2026 in Notizie Fiscali - Stampa questa pagina

L’Agenzia delle Dogane detta le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Scarica qui l'avviso ADM del 9 settembre.

Comunicazione preventiva, codice F49, autorizzazione DPO e garanzia globale tra gli adempimenti richiesti.

Nuove indicazioni per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

In relazione all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce dal 1° luglio 2026 e alle istruzioni contenute nella Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni da seguire per aderire al regime speciale previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972.

L’avviso ADM è stato pubblicato il 9 settembre 2026 e riguarda, in particolare, le modalità di adesione e gli adempimenti necessari per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement.

Vediamo quali sono le indicazioni per gli operatori.

Special Arrangement IVA: comunicazione preventiva via PEC

Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione devono innanzitutto inviare una preventiva comunicazione tramite PEC alla Direzione Dogane.

Alla comunicazione preventiva si affiancano specifici adempimenti relativi alle dichiarazioni doganali, alla dilazione di pagamento e alla garanzia.

Codice F49 obbligatorio nelle dichiarazioni doganali

Per operare nell’ambito dello Special Arrangement, nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere obbligatoriamente utilizzato il codice di procedura aggiuntiva F49.

L’indicazione del codice costituisce quindi uno degli elementi richiesti dall’ADM per la corretta gestione delle operazioni effettuate attraverso il regime speciale.

Autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO

Un ulteriore requisito riguarda la dilazione di pagamento (DPO).

L’operatore deve essere in possesso, oppure ottenere, un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione (CDU).

Per gli operatori che non ne sono ancora titolari, l’ADM indica la necessità di presentare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, in modo da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.

Garanzia globale a copertura di dazio e IVA

L’utilizzo dello Special Arrangement comporta inoltre l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU).

La garanzia deve essere predisposta a copertura degli oneri doganali, vale a dire il dazio di 3 euro e l’IVA.

Anche questo rappresenta quindi un passaggio da verificare per gli operatori che intendono utilizzare il regime speciale.

Deferred Payment: il campo obbligatorio dal 1° luglio 2026

L’ADM richiama poi una specifica novità dichiarativa.

A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del:

Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.

Il campo deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento.

La corretta indicazione della DPO diventa pertanto parte degli adempimenti dichiarativi richiesti per le operazioni effettuate in regime F49.

Dazio di 3 euro nella base imponibile IVA

L’avviso ADM richiama inoltre due aspetti relativi alla gestione del regime F49.

In primo luogo, il dazio forfettario di 3 euro, identificato dal tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione.

In secondo luogo, la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, ossia della “notifica IVA”, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla disciplina unionale.

Special Arrangement IVA: cosa devono verificare gli operatori

Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, gli operatori interessati al regime speciale devono quindi prestare attenzione sia alla fase preventiva di adesione sia alla corretta gestione delle successive dichiarazioni doganali.

In particolare, occorre verificare la comunicazione preventiva alla Direzione Dogane, il possesso dell’autorizzazione DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni con il codice F49 e il riferimento alla dilazione di pagamento.

BOX OPERATIVO – Special Arrangement IVA: le FAQ

1. Chi deve inviare la comunicazione preventiva?

Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione devono inviare una preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.

2. Come deve essere trasmessa la comunicazione?

La comunicazione preventiva deve essere inviata a mezzo PEC alla Direzione Dogane.

3. Quale codice deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali?

Nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49.

4. È necessaria un’autorizzazione alla dilazione di pagamento?

Sì. Per operare nello Special Arrangement è richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del CDU.

5. Cosa deve fare chi non possiede ancora la DPO?

L’ADM indica che gli operatori che non sono ancora titolari dell’autorizzazione devono presentare tempestivamente la relativa richiesta, necessaria per gestire le specificità del flusso e-commerce.

6. È richiesta una garanzia?

Sì. L’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali, ossia del dazio di 3 euro e dell’IVA.

7. Cosa cambia nelle dichiarazioni dal 1° luglio 2026?

Per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement è diventata obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.

8. Cosa deve essere indicato nel campo Deferred Payment?

Deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento.

9. Il dazio forfettario di 3 euro incide sul calcolo dell’IVA?

Sì. Nel regime F49 il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.

10. Quando viene contabilizzato il debito?

La contabilizzazione avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (“notifica IVA”), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale.

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