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Omessa dichiarazione IVA: spetta il rimborso?

15 Aprile 2026 in Notizie Fiscali - Stampa questa pagina

Il credito IVA che origina da una dichiarazione omessa non può essere disconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza su base documentale.
E' il principio che riguarda non solo il disconoscimento della compensazione del credito, ma anche il caso in cui il credito venga domandato a rimborso.
Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8979 del 9 aprile 2026.

Il rimborso, quindi, non può automaticamente essere negato solo perché è stata omessa la dichiarazione.

Dichiarazione IVA: spetta il rimborso se è omessa?

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella prassi tributaria: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali del diritto alla detrazione e al rimborso IVA, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può negare il credito in presenza di sospetti di frode.

La decisione riguarda un caso complesso, caratterizzato da rapporti societari e da elementi indiziari di possibile evasione, ma si conclude con un principio di grande rilievo operativo: in assenza di prova della frode, il diritto al rimborso IVA non può essere negato se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali.

La controversia nasceva dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, presentata dal fallimento di una società in liquidazione.

Il credito IVA traeva origine da un’operazione risalente al 2004:

  • acquisto di un complesso immobiliare da un’altra società,
  • successivi lavori di ristrutturazione fatturati dalla stessa cedente.

Secondo l’Ufficio, il rimborso non spettava perché:

  • la società venditrice non aveva versato l’IVA,
  • esistevano rapporti personali tra cedente e cessionaria,
  • la contribuente avrebbe dovuto essere consapevole della partecipazione a un meccanismo evasivo

In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.

L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha insistito su una serie di elementi indiziari che, a suo avviso, dimostravano la natura fraudolenta dell’operazione:

  • la società venditrice era stata costituita pochi giorni prima della compravendita,
  • l’immobile era stato acquistato e rivenduto nello stesso giorno,
  • vi erano legami societari rilevanti tra cedente e cessionaria,
  • la società venditrice aveva successivamente trasferito la sede all’estero (Gibilterra),

Secondo l’Agenzia, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere dimostrata:

  • l’inesistenza soggettiva dell’operazione,
  • oppure, quantomeno, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.

La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, richiamando un principio ormai consolidato, anche a livello europeo: nel sistema IVA prevalgono i requisiti sostanziali su quelli formali.

Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ribadisce che: il diritto alla detrazione (e, per estensione, al rimborso) non può essere negato per mere irregolarità formali, se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali.

In particolare, i requisiti sostanziali sono:

  • l’esistenza di un’operazione reale,
  • la soggettività passiva IVA del contribuente,
  • l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.

Diversamente, gli obblighi formali (dichiarazioni, registrazioni, ecc.) hanno funzione meramente strumentale e di controllo.

Un passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova.

La Corte chiarisce che:

  • se il contribuente rispetta gli obblighi contabili è l’Amministrazione a dover dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode,
  • se invece vi sono irregolarità formali spetta al contribuente dimostrare i requisiti sostanziali.

Nel caso concreto, la società:

  • ha prodotto tutta la documentazione contabile dal 2004,
  • ha dimostrato la formazione e il riporto del credito negli anni,
  • ha documentato l’effettività dell’acquisto immobiliare con atto notarile,

Pertanto, secondo i giudici, il diritto al rimborso risultava adeguatamente provato sotto il profilo sostanziale.

La prevalenza dei requisiti sostanziali incontra tuttavia un limite ben preciso: la partecipazione, anche solo consapevole, a una frode fiscale.

La giurisprudenza unionale è costante:

  • il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode.

Nel caso in esame, però, la Corte conferma la valutazione del giudice di merito, secondo cui:

  • gli elementi addotti dall’Agenzia erano solo presuntivi,
  • non presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza,
  • non dimostravano la partecipazione intenzionale della contribuente

In particolare, il mero intreccio societario tra cedente e cessionaria:

  • non è vietato,
  • non è sufficiente, da solo, a dimostrare un comportamento fraudolento

La Corte evidenzia inoltre che l’operazione immobiliare è stata effettivamente realizzata infatti esiste un atto notarile che ne prova la realtà, pertanto non vi è inesistenza oggettiva (operazione fittizia) né inesistenza soggettiva (interposizione fittizia di soggetti)

Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità del credito IVA.

Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione IVA in uno degli anni intermedi.

La Cassazione conferma che tali irregolarità non sono decisive, ciò che conta è la prova concreta del credito

In linea con la giurisprudenza UE, il diritto alla detrazione non può essere sacrificato per violazioni meramente formali, salvo che queste impediscano di accertare i requisiti sostanziali o nascondano una frode.