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Proroga PIVA al 20 luglio: il calendario ed elenco degli esclusi

19 Giugno 2026 in Notizie Fiscali - Stampa questa pagina

Il Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 conteneva la proroga dei pagamenti per le PIVA e i forfettati.

Ora il DL è stato trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, e contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio.

Ricordiamo che il differimento è stato richiesto a più voci dalle associazioni di categoria e dal CNDCEC.

Vediamo chi sono gli esclusi dalla proroga che quindi dovranno pagare entro il 30 giugno o successivamente con maggiorazione.

Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi

In vista della scadenza del 30 giugno, si chiedeva il differimento dei versamenti:

  • al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
  • al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

A chiederlo sono state appunto le sigle su elencate e anche l'ANC che è agigunta al coro delle legittime considerazioni.

Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che: 

  • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
  • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
  • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter ed enntrerà in vigore con la prossima pubblicazione in GU.

Occorre evidenziare per che non tutte le PIVA sono interessate dalla proroga, vediamo di seguito il dettaglio.

Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?

Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, restano fermi al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) i seguenti soggetti:

  • gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
  • i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR

Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.

Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.